(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita' balneari della costa adriatica abruzzese, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la S.S. 16, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalita' gomma, la Regione Abruzzo, entro i limiti di spesa di cui al successivo articolo 3, assume l'onere del pagamento della tariffa di pedaggio autostradale degli autotreni ed autoarticolati di cui, rispettivamente, alle lettera h) ed i) dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviati sull'A/14 lungo la tratta S. Benedetto del Tronto -Vasto Sud e viceversa, per un periodo di 48 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.